Ultima modifica: 28 Maggio 2015

Circolare n. 361

OGGETTO:OPERAZIONI DI SCRUTINIO SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI – NUOVA DATA E ORARIO

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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“ALDO MORO”
DI SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GR.
Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)
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Circolare n. 361

Campagna Lupia, 27 maggio 2015

Ai docenti
Al personale A.T.A.
Scuola Primaria G. Leopardi
Al DSGA

OGGETTO:OPERAZIONI DI SCRUTINIO – NUOVA DATA E ORARIO

Si comunica che le operazioni di scrutinio delle classi della scuola primaria G. Leopardi si svolgeranno per le classi 5^:

lunedì 8 e martedì 9 giugno 2015: ore 13.30 – 15.00

Per le altre classi le operazioni di scrutinio avranno luogo nella sola mattinata di giovedì 11 giugno dalle ore 9 alle ore 12 .

Tutte le operazioni si svolgeranno presso i rispettivi plessi.

Si fanno presenti i criteri di valutazione inseriti nel regolamento di valutazione approvato nel Collegio dei Docenti di martedì 19 maggio 2015 e pubblicato nel sito dell’istituto sotto il menu LA SCUOLA alla voce REGOLAMENTI.

Si ricordano inoltre alcuni articoli del DPR n. 122 del 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni):

Art. 2 c.1 : La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e’ effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.(omissis)

Art. 2 c. 2: I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni(omissis)

Art. 2 c. 4: La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, ed e’ comunque espressa senza attribuzione di voto numerico,(omissis)

Art. 2 c. 5:I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (.. omissis …) Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attivita’ o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi docenti incaricati delle attivita’ alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno

Art. 2 c. 7: Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno.

Art. 2 c. 8: La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell’articolo 2 del decreto-

legge, e’ espressa:

a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalita’ deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;

b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico e’ illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

Art. 2 c. 10: Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validita’ dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1,sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilita’ di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilita’ di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Art. 9 c. 1:La valutazione degli alunni con disabilita’ certificata nelle forme e con le modalita’ previste dalle disposizioni in vigore e’riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita’ svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto all’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e’ espressa con voto in decimi secondo le modalita’ e condizioni indicate nei precedenti articoli.

Art. 10 c. 1 : Per gli alunni con difficolta’ specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attivita’ didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti piu’ idonei.

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elisabetta Doria

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. Il documento originale è disponibile agli atti della scuola

 

 




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