Ultima modifica: 4 Novembre 2019

Organi collegiali

Gli organi collegiali, come indicato dall’Art. 3 T.U. 297/1994, sono previsti per ogni ordine di scuole, la loro funzione è diversa a secondo del tipo di istituzione scolastica e hanno come fine quello di garantirne l’autonomia nel quadro di norme che definiscono competenze e composizione.
A norma degli art. 5 e successivi del T.U. gli organi collegiali sono:

  • il Consiglio di intersezione nelle scuole dell’infanzia;
  • il Consiglio di Interclasse nelle scuole primarie;
  • il Consiglio di Classe negli Istituti di istruzione secondaria;
  • il Collegio dei docenti;
  • il Consiglio di circolo e dIstituto e la Giunta esecutiva;
  • il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
  • le assemblee studentesche e dei genitori.

 

Assemblea dei genitori (Art. dal 12 al 15 D. Lgs.297/1994)

I genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblea, queste possono essere assemblee di singole classi o di Istituto, con lo scopo di consentire ai genitori di discutere su argomenti di carattere generale o, più specificatamente, inerenti le classi frequentate dai propri figli.
La convocazione dell’assemblea dei genitori può essere fatta dai rappresentanti eletti nei consigli di classe e dai docenti della classe (come previsto dall’Art. 15 D.lgs. 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche), Il Dirigente Scolastico, al quale può essere chiesto l’uso dei locali scolastici, deve essere preventivamente informato con indicazione in maniera specifica degli argomenti da trattare. A tali assemblee possono partecipare con diritto di parola lo stesso Dirigente Scolastico e i docenti della classe.

 

Consiglio di intersezione

È un organo esclusivo della scuola dell’infanzia presieduto dal DS, dagli insegnanti della sezione, dagli insegnanti di sostegno (se presenti) e da un rappresentante (per sezione) dei genitori degli alunni iscritti.

 

Consiglio di interclasse

È un organo esclusivo della scuola primaria presieduto dal DS, dagli insegnanti delle classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, dagli insegnanti di sostegno (se presenti) e da un rappresentante (per classe) dei genitori degli alunni degli alunni iscritti.

 

Consigli di classe

Il consiglio di classe è proprio della scuola secondaria di I e II grado, è presieduto dal DS ed è composto dai docenti di ogni singola classe e dai docenti di sostegno (se presenti).
Nella scuola secondaria di I grado partecipano quattro rappresentanti dei genitori.
Il consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, propone al Dirigente attività per il miglioramento dell’attività formativa, esprime il parere su progetti di sperimentazione e propone attività per un efficace rapporto scuola-famiglia.
Spettano al consiglio di classe anche le deliberazioni riguardo sanzioni disciplinari a studenti (fino alla sospensione fino a 15 giorni).

 

Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti (art.7 D.P.R. 297/1994) è l’organo collegiale composto da tutti i docenti (di tutti i plessi di ruolo e non di ruolo) che sono in servizio nell’anno scolastico presso l’Istituzione Scolastica. Non è un organo elettivo, la sua formazione, infatti, è automatica perché per esserne membro non serve nessun atto di nomina.
Il Dirigente Scolastico presiede il CdD e in caso di parità nelle deliberazioni il suo voto vale doppio.
Il Collegio si insedia all’inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il DS ne ravvisi la necessità, in ogni caso almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta.
Le riunioni si svolgono durante l’orario di servizio in ore non coincidente con l’orario delle lezioni.
Questo organo delibera su tutto quello che riguarda la didattica (programmi, libri di testo), sul piano annuale delle attività del personale docente e come funzione più importante ha l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF (che viene deliberato dal Consiglio d’Istituto).
Propone al Dirigente i criteri per la formazione e la composizione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle classi.
Il CdD si pronuncia anche in merito all’approvazione degli accordi di rete, se sono previste attività didattiche o di formazione e aggiornamento.
Valuta lazione didattica e propone, se necessario, misure per il miglioramento dell’attività scolastica.
Il CdD elegge i rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione.

 

Consiglio di Istituto

Il Consiglio d’Istituto rappresenta tutte le componenti dell’Istituto: docenti, genitori, personale non docente e studenti (solo per le scuole secondarie di secondo grado).
Il numero di componenti che ne fanno parte cambia secondo il numero degli alunni iscritti (14 componenti per le scuole con una popolazione scolastica fino a 500 alunni e 19 componenti per le scuole con una popolazione scolastica superiore a 500 alunni)
I rappresentanti del personale docente, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono eletti dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell’istituto.
Il presidente del CdI, scelto tra la componente genitori, viene eletto in prima battuta a maggioranza assoluta o nelle successive votazioni a maggioranza relativa. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio, a mero titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti di orientamento e medico-psico-pedagogici.
Il consiglio dura in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
Il Consiglio d’Istituto è l’organo che gestisce la scuola sotto l’aspetto organizzativo generale ed economico svolgendo fondamentali funzioni deliberative o di amministrazione attiva e consultiva.
Nel dettaglio:

  • Elegge la Giunta Esecutiva: Il consiglio di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, da un ATA e da due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto, ed il DSGA che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Questa ha il compito preparare ed eseguire gli atti del Consiglio, predispone il bilancio consuntivo e il conto preventivo, approntare i lavori del Consiglio e curare l’esecuzione delle relative delibere.
    La Giunta Esecutiva rimane in carica per tre anni, in caso di perdita dei requisiti di un membro si seguono le stesse indicazioni previste per il Consiglio d’Istituto.
  • Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo disponendo riguardo all’impiego di mezzi finanziari per il funzionamento didattico ed amministrativo dell’Istituto.
  • Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa): sulla base delle indicazioni del Dirigente Scolastico, per le attività didattiche e organizzative della scuola, approva il PTOF elaborato dal Collegio dei docenti.
  • Adotta il Regolamento di Istituto: il regolamento d’istituto, su iniziativa del DS, viene deliberato dal Consiglio d’Istituto. Il regolamento disciplina le attività della scuola, delle attrezzature e delle risorse umane (funzionamento delle biblioteche, attrezzature didattiche culturali e sportive, vigilanza alunni, visite e viaggi distruzione, formazione delle classi ecc.).
  • Delibera il calendario scolastico adattandolo alle varie esigenze scolastiche.
  • Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici e del materiale per le esercitazioni.
  • Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.
  • Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.
  • Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici e dei beni dell’Istituto da parte di soggetti esterni alla scuola.
  • Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute.

 

Giunta Esecutiva

La Giunta è eletta nel seno del consiglio di istituto, dura in carica anch’essa tre anni ed è composta da un docente, un A.T.A. e due genitori (ovvero uno studente e un genitore nella secondaria di secondo grado). Ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che la presiede, la convoca e ne dispone l’ordine del giorno, ed il DSGA, che svolge anche funzioni di segretario. I suoi membri decadono e vengono surrogati come previsto per i consiglieri.
La Giunta ha il compito di preparare i lavori del consiglio nella predisposizione del programma annuale, delle sue variazioni e del conto consuntivo.
Il DI 44/01 ha ridotto le competenze della Giunta, avendo riconosciuto la capacità negoziale esclusivamente al dirigente (art. 31) ed individuato gli interventi del consiglio di istituto in tale attività (art. 33), prevedendo che soltanto il programma annuale (art. 2) e le sue modifiche (art. 6) siano proposte al Consiglio dalla Giunta stessa. Dunque, secondo quanto si desume dal DI 44/01 e dal successivo DI 129/2018, solo prima dell’approvazione del programma annuale e delle sue modifiche la Giunta, che lo propone preparando i lavori del consiglio, deve essere previamente convocata, non altrettanto per il conto consuntivo. Anche le reversali (art. 10 DI 44/01) ora sono firmate solo dal Dirigente e dal DSGA.
La Giunta Esecutiva non ha inoltre più i compiti in materia disciplinare, stabiliti dai comma 11 e 12 del Dlgs 297/94, assegnati ora dal DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07 a: dirigente scolastico, consiglio di classe e consiglio di istituto e, in sede di ricorso, all’organo di garanzia interno e regionale.
Anche quello di curare l’esecuzione delle delibere del consiglio (art. 10 comma 10 Dlgs 297/94 e art. 3 DI 28 maggio 1975 ) appare, specie a seguito dell’autonomia ed ai rinnovati poteri del dirigente di cui all’art. 25 Dgs 165/01, prerogativa essenzialmente di questi (art. 4 DI 28 maggio 1975 e art. 396 Dlgs 297/94).

 

Comitato per la valutazione degli insegnanti

Il Comitato di valutazione docenti è stato istituito con la legge 107/2015 (c.d. Buona Scuola); il comma 129 ha interamente sostituito il D.lgs. 297/1994 in merito al Comitato per la valutazione dei docenti.
Nell’art. 11 è previsto che il comitato è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in ogni istituzione scolastica.
Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

  • tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
  • due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione;
  • un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
  • un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

 




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