Art. 13 c. 1 lett. b,c – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.
ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO Consiglio di Istituto: 18 membri elettivi più il Dirigente Scolastico; i 18 membri elettivi sono costituiti da: 8 rappresentanti dei docenti, 8 rappresentanti dei genitori, 2 rappresentanti del personale ATA; adotta il PTOF, delibera il PROGRAMMA ANNUALE (ex bilancio, ora “bilancio preventivo”) e il CONTO CONSUNTIVO, elabora e adotta gli indirizzi »