Dlgs 33/2013 – Articolo 31, comma 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi recepiti dagli organi di controllo interno, dagli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti dalla Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici: l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” non è stato oggetto di nessun rilievo »