Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.
Decreto supplenza in deroga per assenza di due collaboratori scolastici dal 02.12.2021
DETERMINA AFFIDO DIRETTO RINNOVO DOMINIO SITO WEB dal 15.112021 al 15.11.2022 DETERMINA AFFIDO DIRETTO RINNOVO SEGRETERIA DIGITALE NUVOLA ANNO 2022
Decreto supplenza in deroga per assenza di un collaboratore scolastico dal 26.11.2021
DETERMINA AFFIDO DIRETTO FORNITURA CARTA
Decreto supplenza in deroga per assenza di due collaboratori scol. dal 16.11.2021
Decreto supplenza in deroga per continuazione assenza di tre col. scol. dal11.11.2021