Ultima modifica: 17 Novembre 2019
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Valutazione e Autovalutazione

A.S. 2017/2018

La Valutazione degli alunni: criteri e modalità

Premessa

Il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall’anno scolastico 2017/2018.

Un’altra novità introdotta da quest’anno è relativa alle prove Invalsi: non sono più una prova d’esame ma la partecipazione alle prove costituisce un prerequisito all’ammissione all’Esame di Stato. È stata inoltre introdotta la prova di inglese a partire dalla classe quinta primaria.

La valutazione

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.

La valutazione del comportamento viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica.

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 17 maggio 2018, ha deliberato una serie di criteri valutativi condivisi, frutto di un lungo lavoro collegiale, al fine di garantire equità e trasparenza, e stimolare una partecipazione attiva e consapevole degli alunni, in primo luogo, e delle famiglie.

Valutazione degli apprendimenti

  1. È stata definita la corrispondenza tra votazione in decimi e livello di apprendimento. Ad ogni voto (dal 4 al 10) è stato fatto corrispondere la descrizione del livello di apprendimento, prendendo in considerazione le conoscenze, le abilità, l’applicazione e l’impegno.

FILE_1 Valutazione delle discipline

  1. Sono stati deliberati i criteri di valutazione degli apprendimenti delle discipline:
  • ITALIANO (primaria e secondaria)
  • MATEMATICA (primaria e secondaria)
  • LINGUA COMUNITARIE (INGLESE – primaria e secondaria, FRANCESE E SPAGNOLO – secondaria)

Il prossimo anno scolastico verrà completato il lavoro di elaborazione dei criteri di valutazione delle altre discipline.

File 2_ Italiano dalla classe 1^ primaria alla 3^secondaria

File 3_ Matematica dalla classe 1^ primaria alla 3^secondaria

File 4_ Inglese dalla classe 1^ primaria alla 3^ secondaria

File 5_ Francese/Spagnolo (secondaria) (in via di ultimazione)

Valutazione del comportamento

Sono stati scelti alcuni indicatori fondamentali, a cui sono stati fatti corrispondere dei descrittori di comportamento. Il giudizio sintetico coincide col descrittore maggiormente selezionato. In caso di parità si sceglie il giudizio più positivo.

File 6_ VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Criteri per la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato

Fermo restando che la non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria può avvenire solo in casi “eccezionali e comprovati da specifica motivazione”, l’eventualità della non ammissione si configura, comunque e sempre, come un percorso condiviso fra scuola e famiglia.

L’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di un voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione

Nella scuola secondaria, la non ammissione è prevista, per legge (art. 5 d. lgs. 62/2017), nel caso di frequenza inferiore ai tre quarti del monte ore annuale di lezione, salvo le motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti (pubblicate di seguito).

Il Consiglio di Classe, basandosi sui criteri generali definiti dal Collegio dei Docenti e che qui si pubblicano, può deliberare, con decisione assunta a maggioranza, la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.

File 7_ Criteri di non ammissione alla classe successiva

Descrizione dei processi formativi e del livello globale di apprendimento

Il D. lgs n. 62 del 13 aprile 2017 stabilisce che, per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, la valutazione periodica e finale sia integrata con la descrizione dei processi formativi, espressi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

A tal fine il Collegio dei docenti ha individuato sei indicatori che permettono di delineare un profilo generale dello studente. Ogni indicatore è, a sua volta, declinato in tre/quattro descrittori che ne articolano i livelli. I descrittori possono essere modificati e adattati al singolo alunno per meglio descriverne lo sviluppo culturale, personale e sociale.

File 8_Livello globale apprendimenti

Deroghe al limite minimo di frequenza nella scuola secondaria

File 9_ Deroghe al limite minimo di frequenza nella scuola secondaria di I grado

Criteri per la determinazione del voto di ammissione all’Esame di Stato

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

  1. a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
  2. b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
  3. c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’TNVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell’alunna o dell’alunno all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’esame dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche interiore a 6/10.

File 10_CRITERI DETERMINAZIONE VOTO DI AMMISSIONE ESAME DI STATO

 


a.s. 2014/15

Rapporto di autovalutazione pubblicazione luglio 2015

esiti scrutini giugno ed esami finali classi terze A.M.Dogliotti


Questionari:


a.s. 2013/14

INVALSI: relazione dirigente sugli esiti 2013/14  – scarica

 




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